Liceo Ginnasio Statale "A. di Savoia" - Tivoli


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ASSOCIAZIONE

Amici del Liceo Classico "Amedeo di Savoia"

Tivoli

 

STATUTO

 

ART. 1: DENOMINAZIONE E SEDE

 

E' costituita l'Associazione Amici del Liceo Classico "Amedeo di Savoia"  TIVOLI (di seguito denominata "Associazione") con sede presso il Liceo Ginnasio Statale "A. di Savoia" (di seguito denominato "Liceo"), Via Tiburto 44 - 00019 Tivoli (Roma).

 

ART. 2: NATURA E SCOPO

L’Associazione  non ha fini di lucro, è apolitica e aconfessionale;  gli eventuali proventi dell'attività associativa devono essere reinvestiti in attività culturali, sportive o benefiche. Per tutta la durata dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, fondi, riserve o capitale, salvo che questo sia eventualmente imposto dalla legge.

L’Associazione ha lo scopo di:

a) offrire un punto d'incontro e di contatto tra gli ex alunni del Liceo, le sue componenti istituzionali e gli alunni iscritti al Liceo, ma soprattutto avere la possibilità di allacciare rapporti con persone che, dopo il diploma, hanno acquisito nuove esperienze nei vari settori di attività professionale o in ambito culturale e sociale;

b) promuovere iniziative culturali, sportive, dibattiti, convegni e visite culturali:

c) promuovere lo studio e la divulgazione delle vicende storiche del Liceo, degli avvenimenti che ne hanno caratterizzato la vita, delle persone che lo hanno frequentato o vi hanno insegnato e favorire quindi l'acquisto di idonei strumenti di archiviazione, di elaborazione dei dati, di conoscenza e di pubblicazione;

d) espletare attività didattiche, di orientamento e di formazione;

e) editare e produrre pubblicazioni di carattere periodico e non;

f) avanzare proposte, collaborare e sottoscrivere apposite convenzioni con Enti pubblici e privati;

g) collaborare con il Liceo per favorire lo sviluppo delle sue attività interne ed esterne;  

h) affiancare l'attività scolastica istituzionale con incontri, cicli di conferenze, mostre, pubblicazioni, strumenti ed iniziative destinati a valorizzare le capacità, le attività e la creatività degli studenti e a favorire la solidarietà e la  reciproca conoscenza e stima;

i) organizzare conferenze e dibattiti per orientare e preparare le scelte di studio e di lavoro degli alunni del liceo, anche mediante il contributo di ex alunni, di docenti e di professionisti;

l) esercitare, in via meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento, in tal caso l’Associazione osserverà  le normative relative agli aspetti fiscali;

m) svolgere ogni altra attività sussidiaria e compatibile con le finalità sociali, anche se non specificatamente menzionate.

Per il raggiungimento dei propri scopi l’associazione si avvarrà delle prestazioni volontarie dei soci e di collaborazioni da parte di terzi.

L'associazione potrà operare in collaborazione con gli organi dello Stato, della Regione e con le Amministrazioni Territoriali e con altri enti e associazioni, anche stranieri, che perseguano scopi analoghi o affini ai propri e, in particolare, con il Liceo, con i suoi organi istituzionali, con il Consiglio d'Istituto, con i docenti ed il personale non docente.

Art. 3: DURATA

L’Associazione ha durata illimitata.

ART. 4: SOCI

Possono essere  membri dell’Associazione gli ex alunni, i docenti, gli ex docenti ed il personale in forza presso il Liceo;

I soci sono suddivisi in:

a) soci fondatori sono i soci che hanno partecipato alla costituzione dell’associazione;

b) soci ordinari sono coloro i quali, aderendo all’Associazione, hanno presentato domanda di iscrizione da sottoporre    al Consiglio Direttivo che delibererà entro il termini di cui al successivo art. 5;

c) soci sostenitori sono le singole persone fisiche, gli Enti o le persone giuridiche che, a seguito di invito del Consiglio Direttivo, contribuiscono al sostegno delle spese dell’Associazione;

d) la qualifica di socio onorario viene conferita a personalità che apportino prestigio e/o apprezzabile contributo all’associazione. Questa qualifica esonera dal pagamento della quota sociale;

I soci  fondatori ed i soci ordinari godono di tutti i diritti sociali ed in particolare:

a) voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie;

b) voto per l’ammissione dei soci onorari e dei soci sostenitori;

c) proposta di soci onorari e di soci sostenitori;

Le cariche sociali sono affidate, limitatamente al primo incarico, soltanto ai soci fondatori.

I soci non possono  vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune né di altri cespiti di proprietà dell’Associazione.

ART. 5:  AMMISSIONE

L’ammissione all’Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell’interessato. Il Consiglio delibera in merito entro il termine di tre mesi; trascorso inutilmente detto termine, la domanda di ammissione deve ritenersi non accolta.

ART. 6:  PERDITA DELLA QUALITA’ DI SOCIO

La qualità di socio si perde:

a) per dimissioni: le dimissioni devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo  dell’Associazione entro il 31 marzo per avere effetto dall’anno solare  successivo;

b) per decorrenza: dopo due anni di mancato pagamento della quota associativa nonostante il sollecito da parte del Tesoriere;

c) per esclusione: mancato adempimento di altre norme del presente Statuto

d) per indegnità.

La perdita della qualità di socio viene deliberata dal Consiglio Direttivo. L’esclusione può essere pronunciata in qualsiasi momento dal Consiglio Direttivo con provvedimento motivato e viene comunicata all’interessato dal Presidente del l'Associazione.

ART. 7: PATRIMONIO - QUOTE

Il patrimonio è costituito dalle quote associative di iscrizione, variabili per decisione del Consiglio Direttivo da adottarsi con delibera motivata. La quota associativa deve essere pagata entro il 31 Marzo di ogni anno. I neo ammessi debbono pagare la quota associativa entro trenta giorni dalla delibera di ammissione di cui al precedente art. 5.

Il patrimonio è inoltre costituito da lasciti, donazioni ed altre liberalità o da proventi derivanti da iniziative promosse dall'Associazione. Eventuali versamenti, contribuzioni, lasciti e donazioni che il Consiglio Direttivo ha facoltà di accettare sono destinati esclusivamente ad assicurare l'attività del Sodalizio.

ART. 8: SCIOGLIMENTO

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria che nomina un liquidatore e stabilisce la destinazione da dare al patrimonio ed ai fondi residui nel quadro dei principi che sottendono agli scopi istituzionali. Con la nomina del liquidatore decadono tutti gli Organi associativi ad eccezione del Revisore dei conti che resta in carica fino al termine delle operazioni di liquidazione. Al Revisore dei conti il liquidatore deve presentare, entro trenta giorni dalla delibera di scioglimento, il bilancio finale di liquidazione per l'approvazione.

ART. 9: ORGANI

Sono organismi dell’Associazione:

                   - Assemblea;

                   - Consiglio Direttivo;

                   - Il Revisore dei Conti.

ART. 10: ASSEMBLEA 

L'assemblea è l’organo sovrano dell’associazione.

All'assemblea sono demandate tutte le decisioni concernenti l'attività necessaria per il conseguimento della finalità associativa.

L’assemblea deve riunirsi almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario e per la programmazione dell'attività futura, su convocazione del Consiglio Direttivo.

La convocazione dell'assemblea è effettuata dal Consiglio Direttivo, quando lo ritenga opportuno, o quando vi sia la richiesta di almeno un decimo degli associati, i quali devono indicare l'argomento della riunione.

La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà mediante apposito avviso divulgato almeno 15 giorni prima della data fissata per l'adunanza con ogni mezzo di comunicazione, anche a mezzo posta elettronica, nonché mediante affissione nella bacheca del Liceo nello spazio riservato all’Associazione.

Ogni partecipante all'assemblea ha diritto ad un solo voto.

Il socio può farsi rappresentare nell'assemblea da altro socio purché munito di delega scritta; ogni socio non può essere portatore di più di due deleghe.

ART. 11: ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

L’assemblea riunita in via ordinaria:

a) Approva  il Bilancio preventivo

b) Approva  il Rendiconto economico e finanziario

c) Nomina   il Consiglio Direttivo

d) Nomina   il Revisore dei Conti.

L’assemblea si riunisce in via straordinaria in ogni altro caso.

ART. 12: COSTITUZIONE E VALIDITA’ DELLE DELIBERAZIONI

L’assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente un terzo degli associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le delibere, salvo quelle aventi ad oggetto le modifiche dello Statuto e lo scioglimento dell’Associazione, sono approvate nell'assemblea con la maggioranza assoluta dei voti.

Le votazioni dell’Assemblea hanno luogo per alzata di mano, per appello nominale o per scrutinio segreto.

Le modifiche dello Statuto sono validamente approvate se ottengono la maggioranza dei due terzi dei soci presenti in assemblea.

Lo scioglimento dell’Associazione è validamente deliberato se ottiene il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati presenti in assemblea.

Di ogni assemblea dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario. Copia del verbale deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le modalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo al fine di garantirne la massima diffusione.

ART. 13: CONSIGLIO DIRETTIVO – COSTITUZIONE - ATTRIBUZIONI

Il Consiglio Direttivo ha la direzione morale, disciplinare ed amministrativa dell'Associazione, controlla l'attuazione dello Statuto sociale ed emana i regolamenti per il buon andamento dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo è costituito da 7 (sette) membri eletti dall'Assemblea tra tutti i soci fondatori ed i soci ordinari in regola con i pagamenti della quota associativa corrente e pregressa. I membri del Consiglio Direttivo sono aumentabili a 9 (nove), con delibera dell'Assemblea, se gli iscritti, sono superiori a trecento. Può essere eletto un Presidente Onorario, con funzioni rappresentative dell'Associazione.

Al Consiglio Direttivo è demandato:

a) la elezione del Presidente, del Vice Presidente e del Tesoriere;       

b) la nomina del Segretario del Consiglio Direttivo;

c) la gestione generale dell'Associazione con la presentazione dei bilanci preventivi
   e consuntivo all'approvazione dell'Assemblea;

d) la proposta dell'ammontare delle quote associative, l'ammissione di nuovi soci e la perdita della qualità di socio;

e) la nomina dei Soci Onorari;

f) la nomina di un Presidente Onorario con funzioni rappresentative dell’Associazione;

g) l'attribuzione delle cariche sociali;

h) la convocazione dell'Assemblea;

i) la promozione e l'attuazione delle attività sociali;

l) quant'altro di competenza.

Del Consiglio fanno parte di diritto il  Preside "in carica" del Liceo Ginnasio Statale "A. di Savoia”" di Tivoli.

Le decisioni del Consiglio Direttivo vengono prese a maggioranza dei voti dei membri presenti ed aventi potere deliberativo. Non hanno diritto al voto il Presidente Onorario ed il Segretario se nominato al di fuori dei membri del Consiglio.

Il voto del Presidente è determinante in caso di parità.

Per la validità delle riunioni del Consiglio Direttivo è richiesta la presenza di almeno quattro o cinque dei suoi membri aventi potere deliberativo a seconda che esso sia composto da  sette o nove o consiglieri.

Il Consiglio Direttivo può nominare speciali Commissioni per il migliore svolgimento di particolari compiti anche fuori del suo ambito.

Il Consiglio Direttivo resta in carica 4 anni ed è rieleggibile.

ART. 14: CONSIGLIO DIRETTIVO – CONVOCAZIONE

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente oppure in caso di impedimento, incompatibilità o assenza del Presidente, è convocato dal Vice Presidente. Esso è inoltre convocato su richiesta, scritta e sottoscritta, di almeno la metà dei suoi membri, mediante lettera riportante l'ordine del giorno, spedita almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione. Esso si riunisce almeno quattro volte l'anno. In caso di urgenza il Consiglio può essere convocato verbalmente o telegraficamente o telefonicamente o via fax con un solo giorno di anticipo.

Le deliberazioni del Consiglio sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità è risolutivo il voto del Presidente.

ART. 15: CONSIGLIO DIRETTIVO – VARIE

Se si rende vacante un terzo del Consiglio Direttivo, il Presidente, o chi ne fa le veci, convoca l'Assemblea per il suo completamento. Dopo tre assenze consecutive non giustificate, il Consiglio può dichiarare decaduto il Consigliere assente: in questo caso, il Consiglio Direttivo potrà cooptare un altro socio. Il nuovo eletto decade dall'incarico con lo scadere del mandato del Consiglio in carica.

ART. 16: IL PRESIDENTE

Il Presidente dell’Associazione è eletto dall'assemblea tra i soci fondatori ed ordinari, dura in carica quattro anni, rappresenta l'Associazione nei confronti di terzi e ne manifesta la volontà in tutte le sedi.

ART. 17: IL SEGRETARIO

II Segretario assiste e coadiuva il Presidente. E' incaricato della stesura dei verbali, della corrispondenza, della tenuta amministrativa dei libri e degli archivi. Egli viene nominato dal Consiglio Direttivo, su indicazione del Presidente, anche al di fuori dei componenti il Consiglio stesso. In questo ultimo caso non ha potere deliberativo.

Resta in carica con il Consiglio Direttivo che lo nomina ed è rieleggibile.

ART. 18: TESORIERE

Il Tesoriere viene nominato dal Consiglio Direttivo anche al di fuori dei componenti il Consiglio stesso. In questo ultimo caso non ha potere deliberativo. Egli cura la regolare e diligente tenuta della contabilità dell'Associazione, predispone il bilancio preventivo ed il conto consuntivo.

Il Tesoriere mette a disposizione del Revisore dei conti, almeno quindici giorni prima della riunione dell'Assemblea che dovrà approvare il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, tutta la documentazione contabile per l'accertamento delle entrate e delle uscite con i titoli ed i capitoli indicati nel bilancio preventivo e nel conto consuntivo.

ART. 19: IL REVISORE DEI CONTI

Il Revisore dei Conti è  nominato dall'Assemblea al di fuori dei componenti il Consiglio Direttivo. Il Revisore dei Conti dura in carica due anni ed è rieleggibile . II Revisore dei conti ha il compito di sorvegliare l 'andamento amministrativo e finanziario dell’ Associazione e di riferire al Consiglio Direttivo sul bilancio d'esercizio.

ART. 20: USO DELLA SEDE

La frequenza della sede sociale è rigorosamente riservata ai soci ed agli invitati, pertanto resta vietata la frequenza alla Sede a qualsiasi altra persona che non sia debitamente autorizzata.

Il domicilio dei soci dell'Associazione è quello che risulta dal Libro dei soci.

ART. 21: DISPOSIZIONI

Il primo dovere di ogni socio è quello di osservare, nei reciproci rapporti il massimo spirito di amicizia rispettando spontaneamente gli articoli del presente Statuto e di attenersi a quelle disposizioni transitorie che, nell’interesse collettivo e per necessità, venissero emanate dal Consiglio Direttivo.

ART. 22: NORMA FINALE

Il presente Statuto costituisce parte integrante e sostanziale dell'Atto Costitutivo in pari data redatto.

Letto, approvato e sottoscritto.